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Sez. L, Sentenza n. 12877 del 29/12/1998 (Rv. 521953 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Deduzione della violazione dei canoni ermeneutici o di vizio della motivazione - Ammissibilità - Condizione - Fattispecie in tema del cosiddetto "premio per le sostituzioni " ex art. 29 all. 7 CCNL dipendenti Ferrovie dello Stato.
Stato
decisa il 1998-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521953-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, essendo il sindacato di legittimità limitato alla sola verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. nonché della coerenza e logicità della motivazione; in particolare, ove la doglianza attenga alla violazione dei citati canoni interpretativi, deve essere precisato in qual modo il ragionamento del giudice abbia deviato da essi, non essendo ammissibile un generico richiamo ai criteri astrattamente intesi e neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti non riferibile a tale violazione, ma consistente nella prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata; ove poi la censura riguardi anche il vizio di motivazione, nel quale il giudice sarebbe incorso a prescindere dal rispetto dei citati canoni ermeneutici, essa deve investire l'obiettiva deficienza o la contraddizione del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare unicamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa.(Nella specie La S.C. ha rigettato il ricorso, ritenendo comunque esente da carenze ed illogicità la motivazione del giudice di merito il quale aveva affermato che l'art. 29 dell'allegato 7 al CCNL 1990/92 dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, relativo al cd. "premio per le sostituzioni", pur facendo riferimento alle assenze "improvvise", non escludeva il diritto al premio nell'ipotesi, chiaramente simile, di espletamento del servizio in luogo di dipendente mancante, anche ove tale mancanza fosse dovuta a cronica carenza di personale)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)