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Sez. L, Sentenza n. 545 del 21/01/1999 (Rv. 522493 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Denuncia di vizi di motivazione o di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale - Contenuto - Specificità - Necessità - Mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata - Inammissibilità - Fattispecie relativa all'interpretazione di clausole del c.c.n.l. per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato prevedente il premio per le sostituzioni.
Stato
decisa il 1999-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522493-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale; le censure basate sulle suddette violazioni devono tuttavia essere specifiche, con indicazione dei singoli canoni ermeneutici violati e delle ragioni della asserita violazione, mentre le censure riguardanti la motivazione devono riguardare l'obiettivo insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, e non potendosi perciò ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte. (Nella specie, vertendosi in tema di interpretazione della clausola del c.c.n.l. per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato relativa al premio per le sostituzioni, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che detto premio spettasse al sostituto non solo in caso di assenza improvvisa del dipendente sostituito, ma anche nell'ipotesi di sostituzione disposta per ovviare ad una cronica carenza di personale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)