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Sez. 3, Sentenza n. 1678 del 04/05/1977 (Rv. 385391 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - OBBLIGO DI TENERE INDENNE L'ASSICURATO - CONDIZIONI - LIQUIDITA ED ESIGIBILITA DEL CREDITO DEL TERZO DANNEGGIATO.*
Stato
decisa il 1977-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385391-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - OBBLIGO DI TENERE INDENNE L'ASSICURATO - CONDIZIONI - LIQUIDITA ED ESIGIBILITA DEL CREDITO DEL TERZO DANNEGGIATO.*

L'Obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato di quanto sia dovuto al terzo danneggiato sorge non gia nel momento in cui questi manifesti l'intenzione di essere risarcito, ma solo quando il credito e divenuto liquido ed esigibile per accertamento giudiziale o negoziale. (Conf 3802/75, mass n 37).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)