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Sez. 1, Sentenza n. 429 del 24/01/1990 (Rv. 464973 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - DECORRENZA - CONTESTAZIONE DELLA COPERTURA DEL RISCHIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464973-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - DECORRENZA - CONTESTAZIONE DELLA COPERTURA DEL RISCHIO - IRRILEVANZA.*

In tema di Assicurazione sulla responsabilità civile, il termine di prescrizione del diritto dell'assicurato decorre, secondo la lettera del terzo comma dell'art. 2952 cod. civ., dal giorno da cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato stesso o ha promosso l'Azione contro il medesimo, e tale norma non subisce deroga nell'ipotesi in cui l'assicuratore contesti la copertura del rischio. (V 4643/79, mass n 401178; (V 1678/77, mass n 385391; (Conf 3495/80, mass n 407324; (Conf 593/78, mass n 389892; (Conf 1253/77, mass n 384944; (contra 2196/74, mass n 370570).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)