Sez. L, Sentenza n. 3728 del 30/05/1983 (Rv. 428633 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - PRESCRIZIONI EX ART. 70 DEL D.P.R. N. 164 DEL 1956 - PORTATA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - PRESCRIZIONI EX ART. 70 DEL D.P.R. N. 164 DEL 1956 - PORTATA.*
L'art. 70 del d.P.R. n. 164 del 1956, prescrivendo che, per i lavori da eseguirsi in lucernari, tetti, coperture e simili, siano disposti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza delle persone addette, con la collocazione, a seconda dei casi, di tavole sopra le orditure o di sottopalchi, mentre consente all'imprenditore di decidere quali misure siano da adottare in concreto ai fini della garanzia suddetta, opera senza precludere la concorrente applicabilità della più generale norma di cui all'art. 10 dello stesso d.P.R. che impone l'adozione di cintura di sicurezza debitamente agganciata per l'esecuzione di qualsiasi opera che comunque esponga i lavoratori a rischi di caduta dall'alto, in armonia col principio, sancito dall'art. 2087 cod. civ., della responsabilità dell'imprenditore per la sicurezza del lavoro, dovendosi escludere che i menzionati apprestamenti possono considerarsi autonomamente sufficienti allorché non ne consegua l'accertata impossibilità della caduta degli operatori da qualunque punto del piano di lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 10 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)