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Sez. L, Sentenza n. 2248 del 03/03/1987 (Rv. 451474 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - OBBLIGO DELL'USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA EX ART. 10 DEL D.P.R. N. 164 DEL 1956 - DEROGHE - CONDIZIONI - IMPOSSIBILITÀ DI USARE LE CINTURE PER MANCANZA DI SOSTEGNI E DI APPIGLI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451474-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - OBBLIGO DELL'USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA EX ART. 10 DEL D.P.R. N. 164 DEL 1956 - DEROGHE - CONDIZIONI - IMPOSSIBILITÀ DI USARE LE CINTURE PER MANCANZA DI SOSTEGNI E DI APPIGLI - IRRILEVANZA.*

L'Obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza, sancito dall'art. 10 del d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 in armonia con il principio dettato dall'art. 2087 cod. civ., ha carattere generale e tassativo e non ammette altre deroghe se non quella degli apprestamenti previsti dal successivo art. 70, di cui si accerti l'autonoma sufficienza ad impedire la caduta degli operatori da qualunque punto del piano di lavoro. In conseguenza, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro, non assume Rilevanza l'impossibilità di usare le dette cinture per Mancanza di sostegni e di appigli, essendo tenuto in tal caso l'imprenditore a predisporre gli adeguati sistemi per garantire la sicurezza dei dipendenti, nonché ad impedire, in ossequio al disposto dell'art. 10 citato, che i lavoratori operino fino a quando tale sicurezza non sia comunque raggiunta. (V 3728/83, mass n 428633).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 10 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)