Sez. 2, Sentenza n. 3527 del 24/03/1993 (Rv. 481539 - 01)
Prova civile - Testimoniale - Esame dei testimoni - Rogatoria | Termine di assunzione della prova delegata - Scadenza - Prorogabilità - Esclusione - Proroga del termine dopo la scadenza - Nullità relativa della prova assunta - Eccepibilità nella prima difesa successiva.
Prova civile - Testimoniale - Esame dei testimoni - Rogatoria
Il termine ordinatorio di assunzione della prova delegata, fissato a norma dell'art. 203, comma secondo cod. proc. civ., non è suscettibile di proroga dopo la sua scadenza. Tuttavia, la sua inosservanza produce soltanto la nullità relativa della prova assunta, non opponibile come tale se non proponendo la relativa eccezione nella prima istanza o difesa successiva all'atto (nella specie la C.S. in base all'enunciato principio ha confermato sul punto la decisione del giudice del merito che aveva ritenuto che la parte interessata avesse rinunciato a far valere la nullità, avendo aderito per due volte alla richiesta di rinvio in attesa della prova delegata e non essendosi opposta alla rimessione in termini della controparte).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 203, Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)