diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3340 del 18/04/1997 (Rv. 503778 - 01)

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DELEGAZIONE AL PRETORE | Termine fissato dal giudice istruttore - Carattere ordinatorio - Istanza di proroga - Sua presentazione prima della scadenza - Necessità - Sua presentazione successiva - Conseguenze - Decadenza dal diritto di far assumere la prova e non dal solo diritto di farla assumere per delega - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503778-01

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DELEGAZIONE AL PRETORE

Costituisce principio di diritto non controverso quello per cui, allorquando i mezzi di prova debbono assumersi fuori dalla circoscrizione del tribunale, ai sensi dell'art. 203 cod. proc. civ., il termine fissato dal G.I. per la loro assunzione, ha carattere ordinatorio e, pertanto, l'istanza di proroga di tale termine (da rivolgersi, all'autorità delegante, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 203 cit., richiamato, in tema di rogatoria alle autorità estere o consolari, dall'ultimo comma dell'art. 204 cod. prov. civ.) va presentata prima della scadenza di esso termine, secondo quanto dispone l'art. 154 cod. proc. civ.; con la conseguenza che il decorso del termine senza la previa presentazione di detta istanza, comporta la decadenza della parte istante interessata, dal diritto di fare assumere la prova che sia stata delegata, e non soltanto dal diritto di far assumere, per delega, la prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 203, Cod. Proc. Civ. art. 204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)