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Sez. 1, Sentenza n. 2744 del 15/11/1967 (Rv. 330273 - 01)

FALLIMENTO - REVOCA - RESPONSABILITA - DEL CREDITORE ISTANTE - RESPONSABILITA AGGRAVATA - COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA REVOCA.*
Stato
decisa il 1967-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330273-01

FALLIMENTO - REVOCA - RESPONSABILITA - DEL CREDITORE ISTANTE - RESPONSABILITA AGGRAVATA - COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA REVOCA.*

La responsabilita del creditore che ha proposto l, istanza di dichiarazione di fallimento deve essere inquadrata nella responsabilita aggravata per lite temeraria, prevista dall, art. 96 prima parte cod.proc. civ., e quindi la Competenza a pronunciare sulla domanda di risarcimento spetta esclusivamente al giudice investito della decisione sulla istanza di revoca, giacche e nel giudizio che segue a tale istanza che viene in discussione la responsabilita processuale del creditore nel giudizio fallimentare. Conforme alla sentenze n.2732-67, massima n.330236 e n.1246-66, massima n.322504.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)