Sez. 1, Sentenza n. 2744 del 15/11/1967 (Rv. 330273 - 01)
FALLIMENTO - REVOCA - RESPONSABILITA - DEL CREDITORE ISTANTE - RESPONSABILITA AGGRAVATA - COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA REVOCA.*
FALLIMENTO - REVOCA - RESPONSABILITA - DEL CREDITORE ISTANTE - RESPONSABILITA AGGRAVATA - COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA REVOCA.*
La responsabilita del creditore che ha proposto l, istanza di dichiarazione di fallimento deve essere inquadrata nella responsabilita aggravata per lite temeraria, prevista dall, art. 96 prima parte cod.proc. civ., e quindi la Competenza a pronunciare sulla domanda di risarcimento spetta esclusivamente al giudice investito della decisione sulla istanza di revoca, giacche e nel giudizio che segue a tale istanza che viene in discussione la responsabilita processuale del creditore nel giudizio fallimentare. Conforme alla sentenze n.2732-67, massima n.330236 e n.1246-66, massima n.322504.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)