Sez. 1, Sentenza n. 1946 del 08/03/1999 (Rv. 523925 - 01)
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - OBBLIGHI DELLA BANCA | Versamento di titolo di credito su conto corrente - Clausola "salvo incasso" - Conseguenza - Effetto sospensivo del trasferimento della proprietà - Configurabilità - Messa a disposizione della relativa somma prima dell'incasso - Obbligo della banca - Esclusione.
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - OBBLIGHI DELLA BANCA
La clausola "salvo incasso" inerente al versamento di un titolo di credito da parte del cliente sul conto corrente bancario, ricollegandosi ad un mandato conferito alla banca per la realizzazione del credito portato dallo stesso, ha effetto sospensivo del trasferimento della proprietà, in attesa che il mandato sia compiutamente adempiuto con l'effettiva riscossione. Ne consegue che la banca, prima dell'incasso, non è tenuta a mettere a disposizione del cliente la relativa somma e non può essere chiamata a rispondere dei danni che il cliente stesso abbia subito per il protesto di un proprio assegno, emesso senza l'osservanza dell'onere del preventivo accertamento del buon fine di quel titolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1829 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1857
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)