Sez. 1, Sentenza n. 7615 del 19/08/1996 (Rv. 499231 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Versamento in conto corrente bancario mediante girata di titoli emessi da terzi - Termine previsto dal secondo comma art. 67 legge fall. - Momento di riferimento - Stipula del negozio con la banca - Esclusione - Incasso del titolo da parte della banca - Ammissione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Ai fini dell'individuazione del termine di cui all'art. 67, secondo comma, legge fall. per l'esercizio dell'azione revocatoria, in caso di versamento in conto corrente bancario mediante girata di titoli emessi da terzi, occorre fare riferimento non al momento della stipula del negozio con la banca, bensì al momento in cui il titolo è incassato da quest'ultima, atteso che l'accreditamento è subordinato alla clausola "salvo incasso" (nella specie, in base all'art. 4 delle norme bancarie uniformi che all'epoca regolavano i conti correnti), secondo cui l'importo dei titoli è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine, e non è disponibile prima che l'azienda di credito abbia proceduto a tale verifica ed incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1829 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1857
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)