Sez. 5, Sentenza n. 13677 del 22/07/2004 (Rv. 574829 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Esenzione dall'IRPEG ex art. 105, comma primo, d.P.R. 218/78 - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di laboratorio di analisi chimico-cliniche. .
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
Ai fini dell'esenzione dall'IRPEG, prevista a vantaggio delle imprese operanti nei territori meridionali, l'art. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 (come modificato dall'art. 14, comma quinto, della legge n. 64 del 1986) richiede il concorso di due soli requisiti: la costituzione dell'impresa in forma societaria, trattandosi di imposta sulle persone giuridiche, e la realizzazione di una nuova iniziativa produttiva. In relazione a tale ultimo requisito, poiché la norma non contiene ulteriori specificazioni né alcun riferimento alle modalità attraverso le quali la nuova iniziativa produttiva viene attuata, o al tipo di attività svolta (industriale, di servizi, o altro), per beneficiare dell'agevolazione fiscale non è necessario che l'impresa abbia uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato con impianti fissi (a differenza di quanto previsto dagli artt. 101 e 102 dello stesso D.P.R. per fruire dell'esenzione dall'ILOR), sufficiente essendo la novità dell'iniziativa produttiva, intendendosi come tale ogni intrapresa, di qualsivoglia tipologia, incrementativa dell'occupazione e dello sviluppo delle popolazioni del Sud Italia. (Nella specie, sancendo il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice del merito aveva escluso aprioristicamente che la gestione di un laboratorio di analisi cliniche potesse costituire attività di impresa volta alla produzione di servizi, e quindi rientrare nella fattispecie agevolativa "de qua", sul solo rilievo della natura professionale del lavoro svolto dal medico analista titolare).
Riferimenti normativi: Legge 06/03/1978 num. 218 art. 105, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 quinquies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)