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Sez. 3 - , Sentenza n. 23336 del 19/09/2019 (Rv. 655098 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Leasing - Potere del giudice di ridurre in via equitativa l'indennità pattuita per la risoluzione del contratto - Sussistenza - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655098-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di leasing immobiliare, ove nel contratto sia stabilito che, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, al concedente spetti, oltre alla proprietà e al possesso del bene, anche un'indennità pari all'intero ammontare del finanziamento, il giudice può ridurre in via equitativa tale importo, operando una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta pattuizione assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo avrebbe conseguito attraverso la regolare esecuzione del contratto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda dell'utilizzatore intesa a far valere gli effetti restitutori di cui all'art. 1526 c.c. a fronte della domanda risarcitoria avanzata dal concedente con esclusivo riferimento alle rate di canone scadute e all'indennizzo di occupazione calcolati sino alla data dell'intimata risoluzione, senza coinvolgere le rate a scadere e altre forme di risarcimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 1384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)