Sez. 3 - , Ordinanza n. 20840 del 21/08/2018 (Rv. 650423 - 02)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Leasing traslativo – Risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore – Clausola penale attributiva al concedente del diritto di recuperare la proprietà dell’immobile oltre all’intero importo del finanziamento – Manifesta iniquità – Riducibilità da parte del giudice – Fondamento.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di "leasing" traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale che attribuisca al concedente, oltre all'intero importo del finanziamento, anche la proprietà e il possesso del bene è manifestamente eccessiva in quanto attribuisce vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, dovendo il giudice effettuare, ai fini della sua riducibilità ex art. 1384 c.c., una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta clausola assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 1526
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)