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Sez. 3 - , Ordinanza n. 1581 del 24/01/2020 (Rv. 656638 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanziaria - Risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore - Leasing traslativo - Disciplina prevista dall’art. 1526 c.c. per la vendita con riserva di proprietà - Applicabilità - Equo compenso - Nozione - Cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene – Esclusione.
Stato
decisa il 2020-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656638-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

L'applicazione al leasing traslativo della disciplina di carattere inderogabile di cui all'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi. Ne consegue che il concedente, mantenendo la proprietà della cosa ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non può ottenere un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1526

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)