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Sez. L, Sentenza n. 13617 del 05/11/2001 (Rv. 549976 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ | Indennità di buonuscita - Rapporti di lavoro cessati anteriormente alla soppressione dell'OPAFS - Previsione del termine di novanta giorni per la effettiva corresponsione, ex art. 7 legge n. 75 del 1980 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2001-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549976-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ

Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 7, terzo comma, legge 20 marzo 1980 n. 75 per la corresponsione dell'indennità di buonuscita spettante ai ferrovieri da parte dell'OPAFS (Opera di previdenza e di assistenza delle Ferrovie dello Stato) è applicabile ai rapporti cessati anteriormente alla data di soppressione dell'Opera, che l'art. 1 legge n. 537 del 1993, in coerenza con la previsione di una disciplina transitoria relativa al passaggio al regime privatistico del rapporto, ha fissato all'1 giugno 1994.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1980 num. 75 art. 7 com. 3, Legge 14/12/1973 num. 829 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)