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Sez. L, Sentenza n. 19264 del 16/12/2003 (Rv. 568976 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ | Indennità di buonuscita - Liquidazione - Termine di novanta giorni previsto dall'art. 7, legge n. 75 del 1980 - Estensione all'indennità liquidata dalle Ferrovie a seguito della privatizzazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568976-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ

Il termine di novanta giorni per la corresponsione dell'indennità di buonuscita - senza diritto, in pendenza di tale termine, agli interessi e alla rivalutazione - previsto dall'art. 7, legge n. 75 del 1980, non è applicabile all'indennità corrisposta dalle Ferrovie dello Stato, dopo la soppressione dell'OPAFS e l'attribuzione delle relative competenze alle Ferrovie dello Stato, atteso che il termine non è previsto dalla legge n. 829 del 1973, né dal rinvio a quest'ultima operato dal D.L. n. 98 del 1995 può desumersi l'automatica applicazione del suddetto art. 7, essendo limitata l'ultrattività della legge n. 829 solo alla determinazione quantitativa della prestazione di buonuscita, mentre per gli altri profili si applica la disciplina civilistica (art.1, quarantatreesimo comma, legge n. 537 del 1993) ed, inoltre, atteso che il cit. art. 7(e l'art. 16, sesto comma, legge n. 412 del 1991) riguardano le indennità erogate ai dipendenti statali e quelle erogate dalle gestioni previdenziali o da enti di previdenza obbligatori, tra i quali non rientrano le Ferrovie SpA, che erogano le prestazioni dopo la soppressione dell'OPAFS. (Nella specie la S.C. ha confermato, correggendo la motivazione ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la sentenza di merito che aveva riconosciuto interessi e rivalutazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 7, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 43 CORTE COST., Decreto Legge 01/04/1995 num. 98, Legge 30/05/1995 num. 204, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)