Sez. 1, Sentenza n. 5381 del 07/03/2011 (Rv. 617290 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Ampliamento del "thema decidendum" - Esclusione - Riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto - Diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso - Esame di questioni rilevabili d'ufficio - Esclusione - Fattispecie in tema di determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
Nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il "thema decidendum" e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza di rinvio che aveva rilevato la nullità del decreto di esproprio per carenza di potere, in contrasto con la sentenza di cassazione che aveva imposto di determinare l'indennità di esproprio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)