Sez. 3, Sentenza n. 11939 del 22/05/2006 (Rv. 589566 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Presupposti logici e giuridici della sentenza di cassazione - Riesame da parte del giudice di rinvio - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di risarcimento del danno per il ritardo nella restituzione della cosa locata.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
Nel giudizio di rinvio, il giudice, essendo investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione, è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decise, e non può quindi riesaminare gli antecedenti logici e giuridici delle stesse. (Nella specie, il giudice di rinvio, conformandosi alla sentenza di cassazione, aveva riconosciuto sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno ex art. 1591 cod. civ. gl'interessi e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di costituzione in mora: nel confermare la sentenza impugnata, la S.C. ha escluso che il conduttore potesse riproporre questioni attinenti alla violazione degli artt. 1591 e 1224 cod. civ., che non erano state oggetto della sentenza di cassazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 1224, Cod. Proc. Civ. art. 1591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)