Sez. 1, Sentenza n. 2493 del 21/02/2001 (Rv. 544001 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Decreto del giudice delegato contenente l'approvazione e l'ordine di esecutività del piano di riparto - Reclamo - Provvedimento del tribunale - Impugnabilità in Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
È ammissibile il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost. contro il provvedimento pronunciato dal tribunale in sede di reclamo avverso il decreto del giudice delegato che approva e rende esecutivo il piano di riparto, trattandosi di provvedimento idoneo ad incidere in via definitiva e con forza di giudicato sostanziale sui diritti del creditore.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)