Sez. 5, Sentenza n. 12873 del 22/10/2001 (Rv. 549782 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE | Utilizzazione edificatoria dell'area - Criterio di tassazione ex art. 6, sesto comma d.P.R. 643/1972 - Applicabilità - Presupposti - Mere ristrutturazioni interne ininfluenti sulla consistenza edilizia - Rilevanza come "utilizzazioni edificatorie" - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE
In tema di INVIM, la norma di cui all'art. 6, comma sesto del d.P.R. n. 643 del 1972 (a mente del quale, "in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, l'imposta è liquidata separatamente sull'incremento di valore dell'area stessa verificatosi sino all'inizio della costruzione e sull'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato stesso, o del compimento del decennio") postula, per la sua applicazione, una qualsivoglia utilizzazione edificatoria del suolo, da intendersi come innovazione implicante, pur sempre, un incremento edilizio, quand'anche minimo, che investa una parte del suolo originariamente non edificato. Non rientrano, pertanto, nell'ambito di tale previsione normativa le mere ristrutturazioni interne, destinate a lasciare inalterata l'originaria consistenza edilizia e l'"impronta" sul suolo.
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)