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Sez. 5, Sentenza n. 1234 del 23/01/2006 (Rv. 590218 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE | Ristrutturazione di fabbricati - Demolizione parziale - Calcolo dell'imponibile - Criterio previsto dall'art. 6, comma sesto, del d.P.R. n. 643 del 1972 per il caso di utilizzazione edificatoria dell'area - Applicabilità - Condizioni - Riduzione dell'iniziale costruzione a mero residuo strutturale privo di autonoma valenza economica - Necessità - Accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2006-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590218-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE

In tema di INVIM, nel caso in cui il fabbricato sia stato oggetto di ristrutturazione, l'imposta deve essere calcolata secondo il criterio di cui al comma primo dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 - in forza del quale l'imponibile è costituito dalla differenza fra il valore dell'immobile al momento del trasferimento (o del compimento del decennio) ed il valore, aumentato delle spese incrementative, assunto al momento dell'acquisto o della precedente tassazione - allorché, pur essendovi stata parziale demolizione, sia rimasta ferma l'originaria identità funzionale e mercantile del bene; mentre deve essere determinata secondo il criterio previsto dal comma sesto del medesimo art. 6 con riferimento all'utilizzazione edificatoria dell'area - in forza del quale l'imposta è liquidata separatamente sull'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e sull'incremento di valore del fabbricato verificatosi fra la data di ultimazione dei lavori e quella del suo trasferimento (o del compimento del decennio) - qualora, indipendentemente dal tempo della sua esecuzione, l'opera di demolizione sia stata così penetrante ed avanzata da ridurre l'iniziale costruzione ad un mero residuo strutturale privo di autonoma valenza economica. L'individuazione della disciplina applicabile nel caso concreto dipende perciò da un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se congruamente e correttamente motivato.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)