Sez. 1, Sentenza n. 5178 del 29/11/1977 (Rv. 388806 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE-REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE - ESISTENZA DI UNA RAGIONE DI CREDITO - SUFFICIENZA - PENDENZA DI UN GIUDIZIO PER L'ACCERTAMENTO DEL DETTO CREDITO - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL GIUDIZIO SULLA DOMANDA REVOCATORIA - ESCLUSIONE.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE-REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE - ESISTENZA DI UNA RAGIONE DI CREDITO - SUFFICIENZA - PENDENZA DI UN GIUDIZIO PER L'ACCERTAMENTO DEL DETTO CREDITO - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL GIUDIZIO SULLA DOMANDA REVOCATORIA - ESCLUSIONE.*
Poiche al fine dell'esperimento di Azione revocatoria da parte del creditore, avverso atto di disposizione compiuto dal debitore, ai sensi dell'art 2901 cod civ, e sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorche non accertata giudizialmente, il giudizio promosso con l'indicata Azione non e soggetto a sospensione necessaria, ai sensi dell'art 295 cod proc civ, per il caso di pendenza di controversia sull'accertamento del predetto credito, in quanto la definizione di quest'ultima non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria. (V 1476/75, mass n 375057).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)