Sez. 1, Sentenza n. 14166 del 14/11/2001 (Rv. 550258 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Esistenza di una ragione di credito - Sufficienza - Pendenza di un giudizio per l'accertamento di detto credito - Sospensione necessaria del giudizio sulla domanda revocatoria - Esclusione.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")
Poiché al fine dell'esperimento dell'azione revocatoria da parte del creditore avverso atto di disposizione compiuto dal debitore ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito ancorché non accertata giudizialmente, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversie sull'accertamento del predetto credito, in quanto la definizione di quest'ultimo non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)