Sez. 3, Sentenza n. 3456 del 28/12/1973 (Rv. 367454 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - COSTITUZIONE IN MORA - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI - INADEMPIMENTO TEMPORANEO - INOSSERVANZA DI TERMINE NON ESSENZIALE. *
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - COSTITUZIONE IN MORA - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI - INADEMPIMENTO TEMPORANEO - INOSSERVANZA DI TERMINE NON ESSENZIALE. *
Ai fini della risoluzione del contratto, la Costituzione in mora non e richiesta, salvo che la risoluzione si basi sulla mora in senso stretto, e cioe su un inadempimento temporaneo del debitore il quale, pur non avendo fornito la sua prestazione entro il termine non essenziale contrattualmente fissato, si appresti tuttavia a fornirla. In tal caso, la necessita della Costituzione in mora non trova il suo fondamento nell'art 1454 cod civ, bensi in una presunzione di tolleranza, da parte del creditore che alla scadenza del termine non richieda l'adempimento, presunzione che non puo piu sussistere di fronte alla Costituzione in mora. (Conf 2602/71, mass n 353717).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1184, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1454
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)