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Sez. 3, Sentenza n. 2602 del 02/09/1971 (Rv. 353717 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - COSTITUZIONE IN MORA - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353717-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - COSTITUZIONE IN MORA - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Per la risoluzione del contratto per inadempimento non e, in generale, richiesta la Costituzione in mora, essendo dalla legge imposta come unica condizione, al riguardo, il fatto obbiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanzà ed essendo l'intimazione ad adempiere richiesta soltanto per la produzione di specifici effetti dell'inadempimento, quali il trasferimento, a carico del debitore, del rischio della prestazione (cosiddetta perpetuatio obligationis), e il rendere, inoltre il debitore responsabile dei danni derivati dall'inadempimento. La necessita della Costituzione in mora ai fini della risoluzione per inadempimento (e, a fortiori, ai fini della domanda di risarcimento) puo concepirsi soltanto se la risoluzione si basi sulla mora in senso stretto, cioe su di un inadempimento temporaneo e quindi non definitivo, e l'inadempimento riguardi una prestazione da eseguire al domicilio del debitorè in questa ipotesi, invero, qualora il creditore alla scadenza del termine (non essenziale), non richieda l'adempimento, l'indugio del debitore e giustificato - secondo una valutazione sociale - da una presunzione di tolleranza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)