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Sez. 6, Sentenza n. 2210 del 21/04/1989 Ud. (dep. 17/02/1990) Rv. 183370 - 01

REATO - REATO PERMANENTE - CONTESTAZIONE DELLA DATA INIZIALE - APERTURA DELL'IMPUTAZIONE ALLA FUTURA ATTIVITÀ - RAVVISABILITÀ - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - SENTENZA DI PRIMO GRADO - RAVVISABILITÀ - MOMENTO PROCESSUALE ANTERIORE - MANCATO ACCERTAMENTO - CONSEGUENZE IN TEMA DI AMNISTIA.*
Stato
decisa il 1989-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183370-01

REATO - REATO PERMANENTE - CONTESTAZIONE DELLA DATA INIZIALE - APERTURA DELL'IMPUTAZIONE ALLA FUTURA ATTIVITÀ - RAVVISABILITÀ - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - SENTENZA DI PRIMO GRADO - RAVVISABILITÀ - MOMENTO PROCESSUALE ANTERIORE - MANCATO ACCERTAMENTO - CONSEGUENZE IN TEMA DI AMNISTIA.*

In tema di reato permanente, quando sia stata contestata la data iniziale della consumazione, non è necessaria la contestazione dei fatti successivi - sino alla emanazione della sentenza di primo grado, cui va riconosciuta idoneità di interruzione della permanenza - essendo essi già implicitamente compresi nell'originaria imputazione caratterizzata dall'apertura alla futura proiezione dell'originaria condotta criminosa. Ne consegue che se il giudizio di primo grado si conclude dopo il termine finale di efficacia (per l'applicabilità) dell'amnistia, non può essere ritenuta una tale causa di Estinzione (se manca l'accertamento circa la cessazione della permanenza entro quel termine). (V mass n 160397; (Conf mass n 164330).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)