Sez. L, Sentenza n. 8649 del 30/05/2012 (Rv. 623054 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori del settore dell'amianto - Benefici contributivi previsti dall'art. 13 legge n. 257 del 1992 - Nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 269 del 2003 (convertito nella legge n. 326 del 2003) - Salvezza della precedente disciplina, ai sensi dell'art. 3, comma centotrentadue, della legge n. 350 del 2003 - Portata e limiti - Legittimità costituzionale - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, comma centotrentadue, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art. 47, comma primo, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326) - ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, prevista dall'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL, stabilendo una disciplina ritenuta costituzionalmente legittima da Corte cost. n. 376 del 2008, in quanto espressione di discrezionalità, non irragionevolmente esercitata, del legislatore che, nella disciplina transitoria ha fatto salva la posizione di chi avesse già presentato domanda amministrativa per ottenere il beneficio meno favorevolmente regolato dalle nuove disposizioni.
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 CORTE COST., Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 3 com. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)