Sez. 2, Sentenza n. 1184 del 26/05/1971 Ud. (dep. 31/12/1971) Rv. 119681 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - CONTENUTO DELLA CONFESSIONE E DELLA CHIAMATA DI CORREO - SCINDIBILITA - CHIAMATA DI CORREITA ESTESA A PIU PERSONE - VALORE PROBATORIO LIMITATO AD ALCUNA DI ESSE - POSSIBILITA - COMPITO DEL GIUDICE.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - CONTENUTO DELLA CONFESSIONE E DELLA CHIAMATA DI CORREO - SCINDIBILITA - CHIAMATA DI CORREITA ESTESA A PIU PERSONE - VALORE PROBATORIO LIMITATO AD ALCUNA DI ESSE - POSSIBILITA - COMPITO DEL GIUDICE.*
Nel campo penale la confessione non soggiace alle regole che governano la confessione civile, quanto all'inscindibilita del suo contenuto, si che il principio di liberta di apprezzamento delle prove consente al giudice sia di riconoscere per vera tutta la confessione, o soltanto talune circostanze della stessa, sia di ripudiarla in tutto o in parte. Non diverso e il criterio per quanto concerne la chiamata in correita, con la sola precisazione che, pur essendo anche in questo caso libero di apprezzare la relativa fonte di prova, il giudice giammai puo trascurare di vagliare l'accusa, oltre che in se stessa, anche e soprattutto in relazione alle restanti emergenze processuali, ove vi siano. Nulla quindi impedisce al giudice, salvo l'Obbligo di spiegare la diversa valutazione quando la chiamata di correo sia estesa a piu persone, di circoscriverne il valore probatorio ad alcuna soltanto di esse, ove controlli estrinseci e verifiche di elementi di fatto che alla stessa chiamata di correo si accompagnino, diano, con riferimento alla concreta realta processuale, risultati distinti e diversi per ciascuna delle persone accusate.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)