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Sez. 3, Sentenza n. 16768 del 21/07/2006 (Rv. 591470 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - IN GENERE | Semafori - Attraversamento di un incrocio presidiato da semafori - Segnale di via libera - Insufficienza - Accertamento delle concrete condizioni esistenti nell'incrocio - Obbligo del conducente - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591470-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - IN GENERE

In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore luce verde, non è esonerato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile all'ordinaria prudenza e alle concrete condizioni esistenti nell'incrocio. L'osservanza di questa condotta non costituisce altro che l'applicazione del più generale principio, secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dal rispetto dell'obbligo già previsto dall'art. 102 del codice stradale abrogato (ed attualmente dagli artt. 140, 141 e 145 del nuovo codice stradale di cui al d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285), consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza. (Nella specie, la S.C., ha rigettato il ricorso ritenendo applicabile il principio di cui in massima a maggior ragione in relazione alla specifica controversia nella quale era rimasto incerto il dato del passaggio con il verde piuttosto che con il giallo, così confermando la correttezza dell'impugnata sentenza che aveva individuato nell'eccesso di velocità l'elemento di colpa del danneggiato, in base al quale era stato ritenuto il suo concorso nella determinazione del sinistro stradale).

Riferimenti normativi: DPR 15/06/1959 num. 393 art. 102, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 140, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 141 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 145 com. 1, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)