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Sez. U, Sentenza n. 16541 del 18/06/2008 (Rv. 603717 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione - Disciplina prevista dal d.lgs. n. 109 del 2006 - Ricorso presentato dal difensore dell'incolpato presso la cancelleria del tribunale - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603717-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, è ammissibile il ricorso proposto nei procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data della entrata in vigore del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, alla cui disciplina deve, perciò, ritenersi sottoposto, nei termini e nelle forme previsti dal codice di procedura penale e dunque anche mediante il deposito dell'atto presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui la parte si trova, secondo la modalità alternativa di cui all'art. 582, secondo comma, cod.proc.pen., applicabile alla specie in virtù del generale rinvio operato dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)