Sez. U, Sentenza n. 17905 del 03/08/2009 (Rv. 609056 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Procedura applicabile - Individuazione - Criterio - Epoca del promovimento del procedimento disciplinare - Conseguenze - Revisione della sentenza disciplinare - Procedimento disciplinare promosso prima del 19 giugno 2006 - Forme del ricorso - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In tema di impugnazioni delle decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio Sup. Magistratura, al fine di individuare la procedura da seguire rileva l'epoca del promovimento del procedimento disciplinare, anche nel caso in cui è impugnato il provvedimento di rigetto di un'istanza di revisione della sentenza che l'ha definito; conseguentemente, è inammissibile il ricorso proposto nelle forme del codice di procedura penale avverso l'ordinanza del Consiglio relativa a istanza di revisione di sentenza di condanna emessa in un procedimento promosso anteriormente al 19 giugno 2006 - che avrebbe dovuto essere proposto nel rispetto delle forme e dei termini previsti dal codice di procedura civile, secondo la normativa pregressa (art. 17 del d.lgs. 24 marzo 1958, n. 195, art. 60 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916) - posto che la disciplina introdotta dall'art. 24 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, si applica, ai sensi dell'art. 32-bis di tale decreto, ai procedimenti promossi dopo l'entrata in vigore dello stesso.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 37, Decreto Legisl. 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 25, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis, DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)