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Sez. U, Sentenza n. 24669 del 28/11/2007 (Rv. 600538 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione - Disciplina prevista dal d.lgs. n. 109 del 2006 - Applicabilità - Condizioni - Successiva modifica con legge n. 269 del 2006 - Decisione da parte delle S.U. civili - Applicabilità - Conseguenze in tema di instaurazione del contraddittorio e di adempimenti notificatori - Disciplina transitoria - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600538-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, al fine di vagliare l'ammissibilità del ricorso per cassazione previsto avverso le sentenze della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura, in relazione ai modi ed ai termini della sua proposizione, occorre aver riguardo alla disciplina legale vigente nel momento in cui si è completato il procedimento di emissione della sentenza impugnata ed è, perciò, sorto e divenuto attuale il diritto della parte interessata ad impugnarla, non potendo la nuova legge processuale travolgere gli effetti dell'atto che si sono già prodotti al momento della sua entrata in vigore, né regolare diversamente gli effetti futuri dell'atto stesso. Pertanto, il ricorso proposto avverso una sentenza depositata successivamente al 19 giugno 2006 (data di entrata in vigore del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, alla cui disciplina deve, perciò, ritenersi sottoposto), nei termini e nelle forme previsti dal codice di procedura penale (così come previsto dall'art. 24, comma 1) è ammissibile - e deciso dalle S.U. civili, "ex" art. 32 "bis", comma 3, dello stesso decreto (come modificato dalla legge n. 269 del 2006), con conseguente previa comunicazione dell'avviso dell'udienza all'Avvocatura generale dello Stato per offrire al Ministro della Giustizia la possibilità di partecipare all'udienza e presentare memorie illustrative - senza che rilevi la disciplina transitoria di cui all'art. 32 "bis" suddetto nella parte in cui (comma 1) prevede che le disposizioni del D.lg. n. 109 del 2006 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (19 giugno 2006), la quale non esisteva nell'ordinamento nel momento dell'emissione della pronuncia impugnata.(Fattispecie in cui la sentenza impugnata era successiva al 19 giugno e il ricorso per cassazione era antecedente alla legge n. 269).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis, Legge 24/10/2006 num. 269 art. 1 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)