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Sez. U, Sentenza n. 242 del 15/01/1987 (Rv. 450001 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - ASSEGNAZIONI DI TERRENI DI RIFORMA FONDIARIA - REVOCA - CONTROVERSIA SULLA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1987-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450001-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - ASSEGNAZIONI DI TERRENI DI RIFORMA FONDIARIA - REVOCA - CONTROVERSIA SULLA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Le assegnazioni di terreni di riforma fondiaria, incluse quelle contemplate dalla legge Reg. Sicilia 27 dicembre 1950 n. 104, integrano concessioni amministrative di beni pubblici. Ne consegue che la controversia vertente sulla legittimità del provvedimento di revoca di dette assegnazioni spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 primo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. (V 5924/83, mass n 430760; (V 4934/82, mass n 422939).*

Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 27/12/1950 num. 104 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)