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Sez. U, Sentenza n. 4934 del 24/09/1982 (Rv. 422939 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - NELLA FORMA DELLA VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ - POTERI AUTORITATIVI DISCREZIONALI SPETTANTI AGLI ENTI ASSEGNANTI, SINO AL DEFINITIVO TRASFERIMENTO DEL BENE - CONTROVERSIA SULL'INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI DAL FONDO RICHIESTO DELL'ASSEGNATARIO A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER DEFERIMENTO DI DETTA CONTROVERSIA AGLI ARBITRI - VALIDITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422939-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - NELLA FORMA DELLA VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ - POTERI AUTORITATIVI DISCREZIONALI SPETTANTI AGLI ENTI ASSEGNANTI, SINO AL DEFINITIVO TRASFERIMENTO DEL BENE - CONTROVERSIA SULL'INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI DAL FONDO RICHIESTO DELL'ASSEGNATARIO A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER DEFERIMENTO DI DETTA CONTROVERSIA AGLI ARBITRI - VALIDITÀ - LIMITI.*

Nelle assegnazioni di terreni da parte degli enti di riforma a termini delle leggi 12 maggio 1950 n. 230 e 21 ottobre 1950 n. 841, anche se effettuate nella Forma della vendita con riserva di proprietà, si è in presenza di concessioni-contratto di beni aventi disciplina analoga al patrimonio indisponibile dello stato da parte di quegli enti, che conservano poteri autoritativi discrezionali idonei ad incidere sulla posizione soggettiva dello assegnatario fino al definitivo trasferimento del bene. Conseguentemente, in relazione alla disciplina approntata per le concessioni dalla legge n. 1034 del 1971, le clausole compromissorie attinenti alle convenzioni di dette assegnazioni conservano validità ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della predetta legge limitatamente alle controversie devolute al giudice ordinario e quindi per quelle sulle indennità per miglioramenti al fondo pretese dall'assegnatario a seguito della cessazione del rapporto, salvo che, sia pure al fine del riconoscimento del suddetto diritto, si faccia questione in ordine al profilo pubblicistico del rapporto in relazione alle sue vicende estintive (sulla risoluzione, sullo inadempimento dell'assegnatario, sulla revoca da parte dell'ente concedente ecc.) e comunque su profili diversi da quelli dello accertamento e quantificazione delle migliorie, atteso che in tali ipotesi le controversie appartengono alla cognizione del giudice amministrativo con la conseguente inoperatività della clausola compromissoria.*

Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 CORTE COST., Legge 21/10/1950 num. 841 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)