Sez. 1, Sentenza n. 12672 del 09/07/2004 (Rv. 574384 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Legittimazione passiva - Individuazione - Errore commesso dal Giudice di Pace nel decreto di fissazione dell'udienza - Notifica dell'opposizione - Intervento del funzionario del Comune - Sanabilità - Affermazione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE
In tema di procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative, il vizio del ricorso introduttivo, determinato dall'ordine del Giudice di Pace di procedere alla sua notificazione (anche del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza) al Corpo della Polizia Municipale, in persona del Sindaco P.T., anziché al Comune, vero destinatario dell'atto di opposizione (a cui, nella specie, il ricorso era correttamente indirizzato), è sanato dall'intervento del funzionario comunale nel corso del giudizio. Tale soluzione, va accolta anche alla luce del monito contenuto nella sentenza della Corte costituzionale, n. 98 del 2004, che nel consentire il deposito del ricorso in opposizione a mezzo del servizio postale (con la conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981), ha affermato che il sistema delle impugnazioni delle ordinanze ingiunzioni (e dei verbali di violazione amministrativa, ove si scelga di procedere immediatamente contro di essi) si caratterizza per <una semplicità di forme del tutto peculiare, all'evidenza intesa a rendere il più possibile agevole l'accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia>, onde, la necessità che le norme che determinano cause di inammissibilità <degli atti introduttivi dei giudizi siano in armonia con lo specifico sistema processuale cui si riferiscono e non frappongano ostacoli all'esercizio del diritto di difesa non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata>> (Nell'enunciare il principio, la Corte ha richiamato anche la sentenza del Giudice delle leggi n. 520 del 2002).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)