Sez. 1, Sentenza n. 15243 del 06/08/2004 (Rv. 576483 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso e decreto di fissazione - Notificazione all'opponente ed all'autorità che ha emesso il provvedimento - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità - Amministrazione - Notizia del ricorso a seguito dell'ordine di depositare la documentazione - Notificazione - Equivalenza - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il ricorso in opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa ed il pedissequo decreto in calce al ricorso, a norma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, vanno notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza a pena di inammissibilità, non rilevando, sul piano dell'integrità del contraddittorio, che l'amministrazione opposta abbia avuto notizia del ricorso a seguito dell'ordine di depositare la documentazione di cui al secondo comma, prima parte, dell'art. 23, in quanto quell'ordine, in tutta evidenza, non equivale alla notifica prescritta nella seconda parte.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)