Sez. 1, Sentenza n. 16031 del 19/12/2001 (Rv. 551245 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE | Individuazione dell'organo dell'Amministrazione competente alla rappresentanza in giudizio - Errata indicazione - Effetti - Nullità della "vocatio in jus" - Esclusione - Mera irregolarità - Sussistenza - Rilevabilità - Eccezione dell'Avvocatura dello Stato - Necessità - Effetti della mancata eccezione - Sanatoria.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE
Ai sensi delle disposizioni contenute nella legge n. 260/1958, nell'ipotesi di procedimenti promossi da parte di privati nei confronti della pubblica amministrazione, l'inadempimento dell'onere di individuare l'Amministrazione competente e l'organo che per legge la rappresenta in giudizio non comporta la nullità del processo ma una semplice irregolarità che resta sanata se non dedotta dall'Avvocatura dello Stato entro la prima udienza. (Il principio è stato affermato in un caso in cui il ricorso per cassazione, avverso ordinanza di convalida del decreto del Questore di trattenimento di cittadino straniero in centro di permanenza, è stato proposto nei confronti del Questore di Roma, organo periferico del Ministero dell'Interno, e non nei confronti di tale amministrazione in persona del Ministro competente).
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)