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Sez. 1, Sentenza n. 9904 del 28/07/2000 (Rv. 538886 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - AZIONE SOCIALE | Azione di responsabilità - Delibera assembleare - Natura sostanziale - Mandato - Estinzione del processo - Conseguenze - Estinzione del mandato - Esclusione - Giudizio interrotto ed estinto a seguito di fallimento - Società tornata "in bonis" - Azione di responsabilità - Proponibilità.
Stato
decisa il 2000-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538886-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - AZIONE SOCIALE

In materia di azioni sociali di responsabilità, la delibera assembleare di esercitare l'azione si configura, sul piano del processo, quale presupposto processuale e, sul piano sostanziale, quale mandato, le cui cause di estinzione sono quelle indicate all'articolo 1722 cod.civ. tra le quali non rientra l'estinzione del processo; pertanto, interrotto e poi estinto il giudizio di responsabilità a seguito di fallimento e proposta dal curatore azione ex art. 146 L.Fall., nel corso della quale la società sia tornata "in bonis", questa può agire nei confronti degli amministratori sulla base della originaria delibera.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)