Sez. 1, Sentenza n. 2251 del 28/02/1998 (Rv. 513185 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - ORGANI | Azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, ai sensi degli artt. 2393 e 2394 cod. civ. - Legittimazione attiva - Esclusiva del curatore fallimentare - Concorrenza di quella della società o di quella dei creditori sociali - Configurabilità- Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - ORGANI
Nel caso di fallimento di una società di capitali, le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ. a favore, rispettivamente, della società e, surrogatoriamente, dei creditori sociali, confluiscono nell'unica azione di cui all'art. 146 legge fall., di cui è titolare il curatore, con la legittimazione del quale non può concorrere quella dei creditori sociali per l'azione già di loro spettanza, essendo quest'ultima assorbita, in costanza della procedura fallimentare, dall'azione di massa, e non potendo - quindi - , finché dura il fallimento, ad essa sopravvivere, ancorché il curatore rimanga inerte.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)