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Sez. L, Sentenza n. 2259 del 16/02/2012 (Rv. 621084 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA | Base contributiva - Tassatività legale delle componenti - Voci retributive ulteriori - Esclusione - Fattispecie relativa all'indennità di amministrazione, istituita dalla contrattazione collettiva.
Stato
decisa il 2012-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621084-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA

In tema d'indennità di buonuscita a favore dei dipendenti statali, deve escludersi che, ai fini del ragguaglio dell'indennità medesima, possano comprendersi emolumenti diversi da quelli tassativamente previsti dal combinato disposto degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 o da leggi speciali, non potendo interpretarsi le locuzioni "stipendio", "paga" o "retribuzione", nel senso generico di retribuzione omnicomprensiva riferibile a tutto quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso o continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione, attesa la specifica enumerazione degli assegni, computabili a tal fine, operata dal legislatore. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha respinto il ricorso proposto da un ex dipendente del Dipartimento delle Dogane avverso la decisione di merito che aveva escluso dalla base di calcolo della buonuscita l'indennità di amministrazione, istituita dalla contrattazione collettiva e da questa inserita nella struttura della retribuzione).

Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 3 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)