Sez. L, Sentenza n. 6069 del 23/11/1984 (Rv. 437722 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE - IMPRESA FAMILIARE, EX ART. 230 BIS COD. CIV. - COSTITUZIONE - MODALITÀ - CONDIZIONI - CESSAZIONE - MODI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE - IMPRESA FAMILIARE, EX ART. 230 BIS COD. CIV. - COSTITUZIONE - MODALITÀ - CONDIZIONI - CESSAZIONE - MODI.*
La Costituzione dell'impresa familiare, di cui all'art. 230 bis cod. civ., richiede una manifestazione di volontà, espressa o tacita, dei partecipanti, i quali devono essere muniti della qualità di coniuge, di parente entro il terzo grado o di affine entro il secondo grado. Pertanto, come la nascita di detta impresa non deriva dalla mera qualità di familiare, nei termini specificati, così la cessazione dell'impresa stessa può verificarsi nonostante il perdurare della qualità di familiare (nella specie, qualità di coniuge, non esclusa dalla sopravvenienza di separazione personale), qualora intervenga una manifestazione di volontà contraria a quella che ne determinò la Costituzione (ad esempio, recesso). (V 5124/84, mass n 436913).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)