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Sez. 3, Sentenza n. 1668 del 17/02/1998 (Rv. 512703 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE | Esercizio da parte di un partecipante all'impresa della famiglia originaria ai fini della coltivazione con la nuova famiglia - Verifica del requisito della forza lavorativa - Criteri - Riferimento alla famiglia destinata al nuovo fondo - Necessità.
Stato
decisa il 1998-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512703-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE

Se un partecipante ad un'impresa coltivatrice familiare intende recedere da essa per coltivare con la nuova famiglia, costituita dal coniuge e da eventuali figli, il fondo per cui esercita il diritto di ripresa, la verifica dell'esistenza del requisito della necessaria forza lavorativa (art.42, lett. d) legge 3 maggio 1982 n. 203) va effettuata con riferimento non alla famiglia originaria, ma a quella che in concreto si occuperà della coltivazione del nuovo fondo, e pertanto non possono esser considerati i fondi coltivati dalla prima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)