Sez. 1, Sentenza n. 1942 del 19/06/1972 (Rv. 359042 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE - POTERI DEL GIUDICE.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE - POTERI DEL GIUDICE.*
In materia di prova di legge straniera e Onere della parte che la invoca provare che essa contiene norme diverse da quelle italiane; tuttavia l'eliminazione dell'incertezza sul diritto straniero non resta affidata all'esclusiva iniziativa delle parti in quanto costituendo detta legge pur sempre un insieme di precetti, il giudice - in base al principio iura novit curia puo e deve avvalersi di ogni mezzo idoneo allo scopo di determinarne il contenuto, collaborando, ove d'uopo, alla ricerca delle parti. (V 894'70, mass n 346278).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)