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Sez. 2, Sentenza n. 894 del 03/04/1970 (Rv. 346278 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - IN GENERE - DIRITTO STRANIERO - ONERI DELLA PARTE CHE NE INVOCA L'APPLICAZIONE - CONTENUTO - DOVERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1970-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346278-01

FONTI DEL DIRITTO - IN GENERE - DIRITTO STRANIERO - ONERI DELLA PARTE CHE NE INVOCA L'APPLICAZIONE - CONTENUTO - DOVERI DEL GIUDICE.*

La parte che invoca l'applicazione del diritto straniero ad opera del giudice italiano, in base alle norme di rinvio contenute nelle Disposizioni preliminari al codice civile, ha l'Onere di allegare e di provare la fattispecie concreta di collegamento della controversia col diritto straniero e di provare, inoltre, che la legge straniera contiene norme diverse da quella italiana, dato che la conoscenza della legge straniera non fa parte della scienza ufficiale del giudice italiano. Tuttavia, a differenza dell'incertezza sui fatti giuridici allegati nel processo, che va eliminata secondo le norme che regolano la ripartizione dell'Onere della prova, l'eliminazione dell'incertezza sul diritto straniero non resta affidata alla esclusiva iniziativa delle parti in base ai principi sull'Onere della prova, dato che la legge straniera, pur dovendosi escludere il carattere ricettizio del rinvio che ad essa fanno le nostre norme di diritto internazionale privato, costituisce pur sempre un complesso di precetti Atti a risolvere la controversia, la Determinazione dei quali attiene pur sempre all'ufficio del giudice, in base al principio jura novit curia. Il giudice, pertanto, per assolvere a tale suo dovere puo e deve avvalersi di ogni mezzo idoneo allo scopo e quindi anche della collaborazione delle parti. La ricerca che a tal fine deve compiere il giudice italiano non deve necessariamente concretarsi nell'acquisizione di una copia ufficiale od autentica del testo delle norme straniere che interessano la controversia, ma ben puo utilizzare altre fonti di cognizione che possano valere a garantire ugualmente, secondo il suo prudente apprezzamento, una adeguata ed altrettanto sicura conoscenza delle Disposizioni straniere che siano rilevanti per la decisione della controversia.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Preleggi art. 1, Preleggi art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)