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Sez. L, Sentenza n. 4226 del 14/05/1997 (Rv. 504290 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Periodi di fruizione di prestazioni antitubercolari - Rilevanza ai fini della contribuzione figurativa - Condizione - Preesistenza del rapporto assicurativo - Necessità.
Stato
decisa il 1997-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504290-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI

L'art. 4, quarto comma, della legge 4 aprile 1952 n. 218, sia nella sua formulazione originaria, sia con le modifiche apportate dapprima con l'art. 7 della legge 6 agosto 1975 n. 419 e poi con l'art. 3 della legge 4 marzo 1987 n. 88, va interpretato - in conformità ai principi in materia di contribuzione figurativa - nel senso che, affinché sia riconosciuta una contribuzione figurativa in corrispondenza dei periodi di fruizione di prestazioni antitubercolari, è necessario che prima dell'ammissione a tali prestazioni (che possono spettare anche in età prelavorativa ai familiari di un lavoratore assicurato) sia già in essere il rapporto assicurativo relativo all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 4 com. 4, Legge 06/08/1975 num. 419 art. 7, Legge 04/03/1987 num. 88 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)