Sez. L, Sentenza n. 1861 del 06/03/1985 (Rv. 439784 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA, E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI - LIMITAZIONI TEMPORALI STABILITE DALL'ART. 11 LEGGE 4 DICEMBRE 1956 N. 1450 - ABROGAZIONE EX ART. 7 LEGGE 6 AGOSTO 1975 N. 419 - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA, E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI - LIMITAZIONI TEMPORALI STABILITE DALL'ART. 11 LEGGE 4 DICEMBRE 1956 N. 1450 - ABROGAZIONE EX ART. 7 LEGGE 6 AGOSTO 1975 N. 419 - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Le limitazioni temporali stabilite dall'art. 11 della legge 4 dicembre 1956 n. 1450 (sul trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione) - che prevede l'accreditamento di contributi figurativi, per i periodi ivi considerati, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge e successivamente all'iscrizione al fondo - non sono - venute meno a seguito della disposizione dell'art. 7 della legge 6 agosto 1975 n. 419 (miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi), che, quale norma posteriore di carattere generale, operante esclusivamente nello ambito dell'Assicurazione generale obbligatoria, non deroga, in Mancanza di diversa previsione in tal senso, alla detta norma anteriore di carattere speciale, la quale concerne un trattamento previdenziale che è sostitutivo dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'Invalidità la vecchiaia e i superstiti ed è regolato da una disciplina autonoma rispetto a quella dettata per l'Assicurazione generale predetta. L'inapplicabilità all'istituto della contribuzione figurativa per le prestazioni antitubercolari dell'art. 7 della citata legge n. 419 del 1975 (che, comunque, neppure conferisce rilievo ai periodi di assistenza antecedenti al rapporto assicurativo, avendo soltanto dilatato, senza limiti, la computabilità dei periodi successivi) e dell'art. 49 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (che, ai fini della pensione dell'Assicurazione generale obbligatoria, considera utili determinati periodi ancorché anteriori all'instaurazione del rapporto assicurativo) e la Mancanza di una regola generale di contribuzione figurativa valida anche per i fondi speciali non determinano violazione del principio di uguaglianza, trattandosi di sistemi previdenziali, generale e speciali, non omogenei sia per la differente entità e natura delle prestazioni che per le diverse modalità di contribuzione. (V 5363/83, mass n 430285; (V 2911/78, mass n 392335 e 392336).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 15, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 56 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1450 art. 1, Legge 04/12/1956 num. 1450 art. 11, Legge 04/12/1956 num. 1450 art. 37, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 49 CORTE COST., Legge 06/08/1975 num. 419 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)