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Sez. 3, Sentenza n. 1033 del 07/05/1971 Ud. (dep. 28/07/1971) Rv. 118892 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATI DOGANALI - IN GENERE - CONTRABBANDO - COLLUSIONE DI FINANZIERE IN CONTRABBANDO- REATO OBIETTIVAMENTE MILITARE - SUOI ESTREMI - CONCORSO DI ESTRANEI - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1971-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118892-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATI DOGANALI - IN GENERE - CONTRABBANDO - COLLUSIONE DI FINANZIERE IN CONTRABBANDO- REATO OBIETTIVAMENTE MILITARE - SUOI ESTREMI - CONCORSO DI ESTRANEI - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO.*

La collusione del finanziere in contrabbando prevista dall'art 3 legge 9 dicembre 1941, n 1383, e un reato obiettivamente militare, avente per oggetto la lesione di interessi dell'organizzazione militare circa la disciplina del corpo e del servizio della guardia di finanza. Per la configurabilita di esso e sufficiente un qualunque accordo clandestino e fraudolento tra un militare della guardia di finanza ed un estraneo al solo scopo di frodare i diritti dello stato; estranei che sono anch'essi soggetti alle pene stabilite dall'art 215 cod pen mil pace, cui espressamente si richiama il detto art 3, con la sola differenza che, quando alla sua consumazione concorrano estranei alle forze armate, la Competenza appartiene al giudice ordinario, anziche a quello militare.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 215 CORTE COST., Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)