Sez. 3, Sentenza n. 6944 del 16/04/1973 Ud. (dep. 13/10/1973) Rv. 125211 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - COLLUSIONE DI FINANZIERE IN CONTRABBANDO - RESPONSABILITA ANCHE DEGLI ESTRANEI.*
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - COLLUSIONE DI FINANZIERE IN CONTRABBANDO - RESPONSABILITA ANCHE DEGLI ESTRANEI.*
L'art 3 della legge 9 dicembre 1941, n 1383, nel punire il semplice accordo fra un militare della guardia di finanza e un estraneo al fine di frodare i diritti dello stato, deroga al principio sancito dall'art 115 cod pen e si rivolge non solo al militare ma anche all'estraneo, con la conseguenza che del delitto di collusione in contrabbando debbono rispondere tutti coloro che abbiano partecipato all'accordo e quindi anche l'estraneo. (Conf 118892, anno 1971).*
Riferimenti normativi: Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)