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Sez. 3, Sentenza n. 1247 del 13/03/1978 (Rv. 390603 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - PRECEDENTE TOLLERANZA DEL LOCATORE IN ORDINE ALLA INOSSERVANZA DELLA DATA DI PAGAMENTO - PERSISTENZA DELLA TARDIVITA NEI PAGAMENTI - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390603-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - PRECEDENTE TOLLERANZA DEL LOCATORE IN ORDINE ALLA INOSSERVANZA DELLA DATA DI PAGAMENTO - PERSISTENZA DELLA TARDIVITA NEI PAGAMENTI - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

L'inadempimento colposo del conduttore non e escluso dalla precedente tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito, quando tale comportamento non sia ne abituale ne recente e quando sia gia intervenuta una contraria manifestazione di volonta del locatore, stesso rivolta ad esigere la puntuale osservanza delle clausole contrattuali. (V 1415/67, mass n 328044).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)